Regio decreto 443/1927
Art. 640 — I distretti militari di cui all'articolo precedente debbono: a) anticipare agli uffici di leva le somme neces…
Art. 640. I distretti militari di cui all'articolo precedente debbono: a) anticipare agli uffici di leva le somme necessarie per il loro funzionamento; b) provvedere al pagamento degli assegni ai commissari di leva ed agli altri impiegati civili addetti agli uffici di leva; c) corrispondere, per mezzo dell'ufficiale dell'esercito delegato presso i consigli di leva e le commissioni mobili di arruolamento, gli assegni ai membri militari dei consigli e delle commissioni, che ne facciano richiesta, nel caso in cui debbano rimanere assenti per lungo tempo dalle loro residenze; d) provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle indennita' di viaggio dovute ai membri militari dei consigli di leva e delle commissioni mobili, ed agli scritturali addetti; e) somministrare agli uffici di leva le somme necessarie per il pagamento delle indennita' spettanti ai membri civili dei consigli di leva e delle commissioni mobili.
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