Regio decreto 443/1927
Art. 632 — La resa dei conti deve essere normalmente fatta dal capo dell'ufficio di leva
Art. 632. La resa dei conti deve essere normalmente fatta dal capo dell'ufficio di leva. Delle anticipazioni date per il funzionamento delle commissioni mobili di cui all'ultimo comma dell'art. 629, rendono conto i commissari addetti alte commissioni stesse. Le relative parcelle pero', prima di essere inviate al distretto militare, devono essere vistate dal commissario capo dell'ufficio, il quale ha facolta' di fare i rilievi del caso. Delle somme fornite dai distretti agli ufficiali delegati alla leva, a norma dell'art. 642, rendono conto separatamente gli ufficiali stessi.
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