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Regio decreto 443/1927

Art. 627 — Ai soli effetti della resa dei conti, cioe' per quanto riguarda la gestione contabile, ogni ufficio provincia…

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Art. 627. Ai soli effetti della resa dei conti, cioe' per quanto riguarda la gestione contabile, ogni ufficio provinciale di leva e' da considerarsi come distaccamento del distretto militare che ha sede nel capoluogo di provincia. Ove nel capoluogo della provincia non esista il distretto militare, l'ufficio di leva e' considerato come distaccamento del distretto militare nella giurisdizione del quale si trova il capoluogo di provincia.

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