Regio decreto 443/1927
Art. 620 — Le spese pel funzionamento dilla Scuola di guerra, delle scuole centrali, della Scuola di fanteria, della Scu…
Art. 620. Le spese pel funzionamento dilla Scuola di guerra, delle scuole centrali, della Scuola di fanteria, della Scuola di cavalleria, della Scuola controaerei e della Scuola di sanita' militare comprendono quelle indicate all'art. 607, eccetto le spese di cui ai commi a), b), c), dell'articolo stesso. Per la Scuola di guerra si comprendono inoltre le spese per alloggio e vitto degli ufficiali nei casi di esercitazioni esterne, quando, per la natura e la durata delle esercitazioni stesse, il comando della scuola lo ritenga necessario. In questi casi gli ufficiali non percepiscono alcuna indennita' giornaliera di servizio. La Scuola centrale di artiglieria e la Scuola controaerei osservano, per quanto riguarda il materiale di artiglieria ed automobilistico, le norme di cui al terzo comma dell'art. 308.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.