Regio decreto 443/1927
Art. 618 — Il trattamento degli allievi dell'Accademia di fanteria e cavalleria e dell'Accademia di artiglieria e genio …
Art. 618. Il trattamento degli allievi dell'Accademia di fanteria e cavalleria e dell'Accademia di artiglieria e genio e' determinato da disposizioni particolari. In quanto queste non provvedano diversamente, si osservano, per le relative spese, le norme stabilite per i collegi militari, salvo il disposto dell'articolo seguente.
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