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Regio decreto 443/1927

Art. 607 — Le spese dei collegi militari comprendono: a) spese per il mantenimento e la cura degli allievi; b) spese per…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/607parte di Regio decreto 443/1927
Art. 607. Le spese dei collegi militari comprendono: a) spese per il mantenimento e la cura degli allievi; b) spese per il corredo e l'equipaggiamento degli allievi; c) spese per il servizio del culto; d) spese per i bagni, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; e) spese per la biblioteca e l'acquisto di libri; spese per la stampa e l'acquisto di pubblicazioni scolastiche e ogni altra spesa attinente all'insegnamento; f) acquisto e manutenzione di mobilia, stoviglie, utensili di cucina, suppellettili, effetti letterecci e biancheria per il servizio degli allievi; g) spese d'illuminazione, riscaldamento, arredamento, igiene e pulizia dei locali; h) retribuzione al personale civile insegnante; i) spese per le gite e viaggi d'istruzione e per le campagne tattiche, topografiche e logistiche; l) paga, vitto, vestiario e competenze accessorie ai preparatori, ai famigli e agli operai; m) spese d'ufficio del comando e spese analoghe per la direzione degli studi, nei limiti dell'assegnazione fatta dal Ministero; n) spese di natura riservata pure nei limiti delle assegnazioni fatte dal Ministero; o) spese per i gabinetti ed acquisto di strumenti scientifici; p) spese di primo impianto delle mense e delle sale con vengono sottufficiali al governo; q) qualunque altra spesa occorrente pel mantenimento degli allievi o particolarmente connessa coi fini dell'istituto.

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