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Regio decreto 443/1927

Art. 599 — Gli allievi devono giungere alla scuola col corredo al completo ed in buono stato, in modo che durante il cor…

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Art. 599. Gli allievi devono giungere alla scuola col corredo al completo ed in buono stato, in modo che durante il corso non occorrano sostituzioni. Qualora, in casi eccezionali, si rendesse necessaria qualche rinnovazione, si provvede con prelevamenti presso la legione vicina, dalla quale sono contabilizzati i relativi buoni di prelevamento. Per le riparazioni al vestiario e alle calzature (il cui importo e' a carico degli allievi) viene provveduto a mezzo di capi operai assunti in servizio dal comando della scuola, con le norme comuni agli altri corpi.

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