Regio decreto 443/1927
Art. 594 — La Scuola allievi sottufficiali carabinieri reali e' amministrata dal tenente colonnello dell'arma addetto al…
Art. 594. La Scuola allievi sottufficiali carabinieri reali e' amministrata dal tenente colonnello dell'arma addetto alla scuola stessa. L'ufficio d'amministrazione, composto come all'art. 2, e' diretto dall'ufficiale superiore d'amministrazione. Ove questo manchi, il detto ufficio e' diretto dall'ufficiale della scuola nominato dal Comandante generale dell'arma, su proposta del comandante della scuola medesima, salvo le incompatibilita' di cui all'art. 13.
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