Regio decreto 443/1927
Art. 590 — Le compagnie e gli squadroni delle legioni allievi sono amministrati direttamente dal rispettivo comandante c…
Art. 590. Le compagnie e gli squadroni delle legioni allievi sono amministrati direttamente dal rispettivo comandante coadiuvato da un maresciallo d'alloggio maggiore, e rendono conto della loro gestione col comune giornale di contabilita'. Gli squadroni allievi provvedono direttamente per il prelevamento dei foraggi dalle imprese e per le distribuzioni ai cavalli, compresi quelli degli ufficiali degli altri riparti della legione.
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