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Regio decreto 443/1927

Art. 588 — Le rinnovazioni e riparazioni degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento degli allievi carabinieri sono …

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Art. 588. Le rinnovazioni e riparazioni degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento degli allievi carabinieri sono fatte eseguire a cura delle legioni allievi in modo analogo a quanto e' stabilito per i reggimenti, e le relative spese sono a carico dell'amministrazione.

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