Regio decreto 443/1927
Art. 584 — In ogni reparto e' apprestato il rancio in comune, regolato come presso i riparti delle altre armi, al quale …
Art. 584. In ogni reparto e' apprestato il rancio in comune, regolato come presso i riparti delle altre armi, al quale devono partecipare anche i sottufficiali, tranne i marescialli che possono esserne dispensati. Agli uomini ammessi al rancio e' fatta, sull'assegno giornaliero, la ritenuta nella stessa misura stabilita per gli uomini delle altre armi. L'importo di tale ritenuta e' conteggiato fra i proventi per essere versato in tesoreria. Le spese per il pane ed i viveri da acquistarsi dal commercio sono dalle legioni conteggiate a carico dei rispettivi capitoli. Quando venga prelevato il pane dai panifici militari o vengano consumati viveri di riserva forniti dai panifici o magazzini militari, il prelevamento e' fatto con le norme comuni agli altri corpi dell'esercito.
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