Regio decreto 443/1927
Art. 58 — Gli aggregati mandati in licenza straordinaria od inviati in congedo cessano dalla aggregazione e debbono ess…
Art. 58. Gli aggregati mandati in licenza straordinaria od inviati in congedo cessano dalla aggregazione e debbono essere ripassati al corpo cui appartengono dal giorno successivo a quello della loro partenza. Per quelli che, mentre sono aggregati ad un corpo, debbano passare aggregati ad altro corpo od entrare in uno ospedale, si eseguisce il passaggio al nuovo corpo od all'ospedale colle norme ordinarie comunicando pero' la, variazione anche al corpo cui sono effettivi.
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