Regio decreto 443/1927
Art. 579 — Le sezioni carabinieri che vengono costituite per le manovre si amministrano da se' e rendono i conti all'uff…
Art. 579. Le sezioni carabinieri che vengono costituite per le manovre si amministrano da se' e rendono i conti all'ufficio di amministrazione della legione secondo le norme per le compagnie distaccate dai corpi, osservando altresi' le speciali disposizioni stabilite nell'art. 590 per le compagnie della legione allievi. Cosi' pure dicasi per i drappelli di carabinieri che si debbono fornire alla direzione superiore o ad altri comandi delle truppe alle grandi manovre. Tanto le sezioni quanto i drappelli tengono pertanto il giornale di contabilita'.
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