Regio decreto 443/1927
Art. 570 — Nei riguardi contabili, la durata normale del servizio dei cavalli di rimonta e' fissata in dieci anni, e si …
Art. 570. Nei riguardi contabili, la durata normale del servizio dei cavalli di rimonta e' fissata in dieci anni, e si presume che dopo il decimo anno i cavalli conservino un valore di lire cinquecento. Per ciascuno dei primi anni si calcola quindi un deprezzamento pari al decimo della differenza tra il prezzo di costo e la somma di lire cinquecento. Trascorsi dieci anni non si calcolano piu' quote di deprezzamento e il cavallo, finche' resta in servizio, conserva il valore contabile di lire cinquecento.
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