Regio decreto 443/1927
Art. 568 — I cavalli dei militari trasferiti dall'una all'altra legione sono ritirati dalle legioni perdenti
Art. 568. I cavalli dei militari trasferiti dall'una all'altra legione sono ritirati dalle legioni perdenti. Gli uomini ricevono poi un altro cavallo dalle legioni cui sono trasferiti. Sono pure ritirati dalle legioni i cavalli dei sottufficiali nominati capi scuderia o comandati al corso di perfezionamento presso la Scuola di perfezionamento di cavalleria, nonche' i cavalli degli uomini trasferiti a corpi d'altra arma, inviati alle colonie, in licenza di oltre tre mesi, alle carceri in attesa di giudizio, congedati, morti, o che altrimenti cessino dal servizio. Le legioni di Palermo e di Cagliari ritirano, inoltre, i cavalli degli uomini trasferiti ai rispettivi depositi.
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