Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 568
Regio decreto 443/1927

Art. 568 — I cavalli dei militari trasferiti dall'una all'altra legione sono ritirati dalle legioni perdenti

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/568parte di Regio decreto 443/1927
Art. 568. I cavalli dei militari trasferiti dall'una all'altra legione sono ritirati dalle legioni perdenti. Gli uomini ricevono poi un altro cavallo dalle legioni cui sono trasferiti. Sono pure ritirati dalle legioni i cavalli dei sottufficiali nominati capi scuderia o comandati al corso di perfezionamento presso la Scuola di perfezionamento di cavalleria, nonche' i cavalli degli uomini trasferiti a corpi d'altra arma, inviati alle colonie, in licenza di oltre tre mesi, alle carceri in attesa di giudizio, congedati, morti, o che altrimenti cessino dal servizio. Le legioni di Palermo e di Cagliari ritirano, inoltre, i cavalli degli uomini trasferiti ai rispettivi depositi.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 567 Art. 569 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.