Regio decreto 443/1927
Art. 560 — Prima della distribuzione i cavalli devono essere visitati e stimati da apposita commissione nominata dal com…
Art. 560. Prima della distribuzione i cavalli devono essere visitati e stimati da apposita commissione nominata dal comandante della legione e composta di tre ufficiali, uno dei quali deve essere l'ufficiale veterinario addetto alla legione stessa.
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