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Regio decreto 443/1927

Art. 558 — Nelle sostituzioni temporanee non si fa luogo alla compilazione di un nuovo inventario, ma basta che chi assu…

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Art. 558. Nelle sostituzioni temporanee non si fa luogo alla compilazione di un nuovo inventario, ma basta che chi assume interinalmente il comando apponga il visto sull'inventario esistente, aggiungendo quelle osservazioni e riserve che credesse di fare a tutela della propria responsabilita'.

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