Regio decreto 443/1927
Art. 558 — Nelle sostituzioni temporanee non si fa luogo alla compilazione di un nuovo inventario, ma basta che chi assu…
Art. 558. Nelle sostituzioni temporanee non si fa luogo alla compilazione di un nuovo inventario, ma basta che chi assume interinalmente il comando apponga il visto sull'inventario esistente, aggiungendo quelle osservazioni e riserve che credesse di fare a tutela della propria responsabilita'.
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