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Regio decreto 443/1927

Art. 548 — Gli uomini trasferiti dall'una all'altra stazione per cambio definitivo di residenza sono inviati alla nuova …

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/548parte di Regio decreto 443/1927
Art. 548. Gli uomini trasferiti dall'una all'altra stazione per cambio definitivo di residenza sono inviati alla nuova stazione coll'intero equipaggiamento individuale. Prima della partenza degli individui il comandante della stazione deve assicurarsi dell'esistenza e delle condizioni delle robe che essi debbono avere, come pure, per gli nomini dell'arma a cavallo, dello stato del cavallo. Gli oggetti che il militare reca seco sono, dal comandante della stazione, segnati sull'Ordine di trasferimento, che viene poi dal militare stesso consegnato al comandante della stazione cui e' destinato, per i necessari riscontri.

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