Regio decreto 443/1927
Art. 542 — Gli oggetti occorrenti per le rinnovazioni sono forniti dai magazzini legionali
Art. 542. Gli oggetti occorrenti per le rinnovazioni sono forniti dai magazzini legionali. Le riparazioni possono essere fatte eseguire direttamente dai carabinieri o dai comandanti di tenenza o di sezione. In quest'ultimo caso l'importo e' pagato a carico del fondo di cui all'art. 546. Ove sia conveniente, per le riparazioni possono anche essere adoperati oggetti prelevati dai magazzini legionali, pagandone l'ammontare col fondo suddetto. Per tali riparazioni i comandanti di tenenza o di sezione possono stipulare apposite convenzioni con operai del luogo.
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