Regio decreto 443/1927
Art. 539 — Gli uomini ricoverati negli ospedali militari o civili od in altri stabilimenti sanitari pagano, salvo l'ecce…
Art. 539. Gli uomini ricoverati negli ospedali militari o civili od in altri stabilimenti sanitari pagano, salvo l'eccezione di cui all'alt. 540, la retta stabilita, la quale e' dalle legioni cui appartengono trattenuta sull'assegno giornaliero e quindi versata in tesoreria. Anche quando sieno ricoverati in ospedali civili nei quali la retta sia superiore alla loro paga o quota giornaliera di stipendio, gli uomini pagano quest'ultima, restando la maggiore spesa a carico dell'Amministrazione.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.