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Regio decreto 443/1927

Art. 539 — Gli uomini ricoverati negli ospedali militari o civili od in altri stabilimenti sanitari pagano, salvo l'ecce…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/539parte di Regio decreto 443/1927
Art. 539. Gli uomini ricoverati negli ospedali militari o civili od in altri stabilimenti sanitari pagano, salvo l'eccezione di cui all'alt. 540, la retta stabilita, la quale e' dalle legioni cui appartengono trattenuta sull'assegno giornaliero e quindi versata in tesoreria. Anche quando sieno ricoverati in ospedali civili nei quali la retta sia superiore alla loro paga o quota giornaliera di stipendio, gli uomini pagano quest'ultima, restando la maggiore spesa a carico dell'Amministrazione.

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