Regio decreto 443/1927
Art. 535 — Per i congedandi, i morti e disertori, i comandi di stazione devono restituire i residui fondi permanenti all…
Art. 535. Per i congedandi, i morti e disertori, i comandi di stazione devono restituire i residui fondi permanenti all'amministrazione legionale. Per i congedandi la legione addebita nel foglio paga il fondo permanente, e liquida la differenza in piu' o in meno. Per i morti e i disertori la liquidazione e' fatta al momento della sistemazione dei conti con gli aventi diritto.
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