Regio decreto 443/1927
Art. 526 — All'alloggio ed al servizio del casermaggio per i carabinieri a disposizione del Ministero della marina e del…
Art. 526. All'alloggio ed al servizio del casermaggio per i carabinieri a disposizione del Ministero della marina e del Ministero dell'aeronautica e' provveduto direttamente dai detti Ministeri.
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