Regio decreto 443/1927
Art. 524 — Le spese di cui all'articolo precedente sono anticipate dai Ministeri della marina e dell'aeronautica nella m…
Art. 524. Le spese di cui all'articolo precedente sono anticipate dai Ministeri della marina e dell'aeronautica nella misura da stabilirsi per ogni esercizio dai detti Ministeri d'accordo con quello della guerra.
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