Regio decreto 443/1927
Art. 516 — Al pagamento degli assegni, di qualunque natura, dovuti agli uomini dell'arma in servizio presso altri corpi …
Art. 516. Al pagamento degli assegni, di qualunque natura, dovuti agli uomini dell'arma in servizio presso altri corpi provvedono direttamente le legioni cui gli uomini appartengono col mezzo che, secondo le circostanze, ritengono piu' opportuno. Quando i detti uomini convivono alla mensa o al rancio presso i corpi nei quali si trovano, ne pagano l'importo colle norme indicate negli articoli 239, 240 e 241. Qualora venissero ricoverati all'infermeria del corpo, pagano inoltre la quota che verra' stabilita dal Ministero della guerra.
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