Regio decreto 443/1927
Art. 514 — I comandanti di stazione segnano su apposito Registro gli averi di ogni militare, e, diffalcatone cio' che gl…
Art. 514. I comandanti di stazione segnano su apposito Registro gli averi di ogni militare, e, diffalcatone cio' che gli deve essere ritenuto per il vitto ed altre spese fatte per conto di ciascuno, eseguiscono i pagamenti ritirandone quietanza sul registro medesimo.
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