Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 443/1927Art. 514
Regio decreto 443/1927

Art. 514 — I comandanti di stazione segnano su apposito Registro gli averi di ogni militare, e, diffalcatone cio' che gl…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/514parte di Regio decreto 443/1927
Art. 514. I comandanti di stazione segnano su apposito Registro gli averi di ogni militare, e, diffalcatone cio' che gli deve essere ritenuto per il vitto ed altre spese fatte per conto di ciascuno, eseguiscono i pagamenti ritirandone quietanza sul registro medesimo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗

← Art. 513 Art. 515 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.