Regio decreto 443/1927
Art. 510 — I fondi per il pagamento degli assegni e delle spese sono somministrati mensilmente dall'ufficio di contabili…
Art. 510. I fondi per il pagamento degli assegni e delle spese sono somministrati mensilmente dall'ufficio di contabilita' e revisione del Comando generale dell'arma e su richiesta delle legioni, con le norme di cui al Titolo II del Libro Secondo.
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