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Regio decreto 443/1927

Art. 508 — Coll'assegno giornaliero, i sottufficiali e carabinieri devono sopperire alle spese per il vitto, per la puli…

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Art. 508. Coll'assegno giornaliero, i sottufficiali e carabinieri devono sopperire alle spese per il vitto, per la pulizia personale, per il salario degli inservienti, per la cura sanitaria, a norma degli articoli 537, 538 e 539, e i militari a cavallo anche alle spese degli stallieri.

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