Regio decreto 443/1927
Art. 504 — Presso ogni legione e' costituito un fondo scorta colle norme di cui agli articoli 73 e seguenti.
Art. 504. Presso ogni legione e' costituito un fondo scorta colle norme di cui agli articoli 73 e seguenti.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.