Regio decreto 443/1927
Art. 499 — I carabinieri Reali in forza alle stazioni sono amministrati, in massima, dai comandanti delle stazioni medes…
Art. 499. I carabinieri Reali in forza alle stazioni sono amministrati, in massima, dai comandanti delle stazioni medesime, salvo, da parte dei comandanti di sezione, tenenza o compagnia, l'obbligo della vigilanza su tutti i servizi delle stazioni, anche dal lato amministrativo e contabile.
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