Regio decreto 443/1927
Art. 483 — Gli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata rimettono ad ogni corpo la somma assegnatagli a n…
Art. 483. Gli uffici di contabilita' e di revisione di corpo d'armata rimettono ad ogni corpo la somma assegnatagli a norma dell'articolo precedente, mediante ordinativi di pagamento sulla rispettiva contabilita' speciale. I corpi stessi rispondono, della somma cosi' ricevuta, all'ufficio di contabilita' e di revisione dal quale la ricevettero, qualunque sia la loro successiva dislocazione.
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