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Regio decreto 443/1927

Art. 477 — Gli uffici di contabilita' e di revisione provvedono ai pagamenti spiccando ordinativi sulla contabilita' spe…

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Art. 477. Gli uffici di contabilita' e di revisione provvedono ai pagamenti spiccando ordinativi sulla contabilita' speciale della rispettiva sezione di tesoreria ed inviando a questa, contemporaneamente, il corrispondente avviso in cui sara' anche precisata la sezione di tesoreria o l'ufficiale pagatore presso cui l'ordinativo dovra' essere effettivamente riscosso.

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