Regio decreto 443/1927
Art. 470 — Il capo dell'ufficio di contabilita' e di revisione deve vigilare personalmente sulla tempestiva e regolare r…
Art. 470. Il capo dell'ufficio di contabilita' e di revisione deve vigilare personalmente sulla tempestiva e regolare resa dei conti, nonche' sulla normale tenuta dei registri e dei documenti contabili degli enti della circoscrizione e dei reparti distaccati. All'uopo egli puo', per mandato del comandante del corpo d'armata, eseguire ispezioni puramente contabili agli enti medesimi, con particolare cura di quelli che sieno in arretrato nella resa dei conti o diano motivo, in sede di revisione delle contabilita', a ritenere che la loro gestione non sia regolare.
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