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Regio decreto 443/1927

Art. 46 — Gli uomini fuori-forza, durante il tempo che sono trattenuti sotto le armi e nei viaggi, ricevono il trattame…

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Art. 46. Gli uomini fuori-forza, durante il tempo che sono trattenuti sotto le armi e nei viaggi, ricevono il trattamento da soldato.

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