Regio decreto 443/1927
Art. 457 — Nella stipulazione degli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie in d…
Art. 457. Nella stipulazione degli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie in dipendenza di contratti approvati dai comandanti di corpo d'armata, pei quali l'amministrazione dia od abbandoni un valore non eccedente le lire ventimila, l'ispettore amministrativo territoriale, oltre ad emettere il proprio parere scritto e motivato, deve altresi' giudicare se l'argomento implichi una questione di massima per la quale sia competente a decidere soltanto il Ministero. Lo stesso dicasi quando si tratti di riconoscere se sieno in tutto od in parte inapplicabili le clausole penali stabilite, a carico dei fornitori, nei contratti approvati dai comandanti di corpo d'armata, e per cui la somma in controversia o che l'amministrazione abbandona non superi le lire cinquemila.
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