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Regio decreto 443/1927

Art. 420 — Le somministrazioni di fondi ai distaccamenti sono fatte, al massimo, a rate mensili, ed, in ogni modo, in ra…

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Art. 420. Le somministrazioni di fondi ai distaccamenti sono fatte, al massimo, a rate mensili, ed, in ogni modo, in ragione dei bisogni pel periodo di tempo pel quale sono chieste. Per i riparti destinati alle escursioni in montagna, la provvista dei fondi potra' anche essere fatta per tutto il tempo dell'assenza della truppa.

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