Regio decreto 443/1927
Art. 42 — Nel caso di allontanamento temporaneo di tutte o di parte delle truppe di un reggimento l'ufficio di amminist…
Art. 42. Nel caso di allontanamento temporaneo di tutte o di parte delle truppe di un reggimento l'ufficio di amministrazione rimane alla sede. L'amministrazione delle truppe che si allontanano e' affidata al loro comandante con le norme stabilite per i distaccamenti. Qualora pero' anche il gestore si allontani con le truppe, l'amministrazione ne rimane a lui affidata, e l'amministrazione delle truppe rimaste alla sede viene assunta dal capo dell'ufficio d'amministrazione. L'ufficiale che esercita la gestione delle truppe distaccate ha a sua disposizione un ufficiale, che assume il titolo di ufficiale di contabilita', per le funzioni di ufficiale pagatore e di consegnatario del materiale, per l'eseguimento degli atti amministrativi e per la tenuta dei conti.
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