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Regio decreto 443/1927

Art. 412 — Quando si debba cedere definitivamente o temporaneamente il comando della compagnia, il comandante di questa …

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Art. 412. Quando si debba cedere definitivamente o temporaneamente il comando della compagnia, il comandante di questa rimette il fondo permanente all'Ufficiale che gli subentra, facendo constare dell'operazione con apposito verbale da firmarsi dalle parti, col visto del capo dell'ufficio d'amministrazione.

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