Regio decreto 443/1927
Art. 398 — Le riparazioni alle armi, biciclette, carreggio ed altri materiali del gruppo C (escluse le bardature per le …
Art. 398. Le riparazioni alle armi, biciclette, carreggio ed altri materiali del gruppo C (escluse le bardature per le quali provvede il Titolo precedente) di cui all'art. 307, sono eseguite o presso le direzioni e gli stabilimenti di artiglieria, automobilistici e del genio, o direttamente presso i corpi, secondo le disposizioni date dal Ministero. Le riparazioni ai materiali speciali d'artiglieria e genio presso i reggimenti dell'arma ed i raggruppamenti trasporti sono eseguite con le norme stabilite dai rispettivi regolamenti.
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