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Regio decreto 443/1927

Art. 388 — Nei capitoli d'oneri per i contratti coi capi-operai deve essere incluso l'obbligo di prestare, alle stesse c…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/388parte di Regio decreto 443/1927
Art. 388. Nei capitoli d'oneri per i contratti coi capi-operai deve essere incluso l'obbligo di prestare, alle stesse condizioni, l'opera loro - se richiesti - anche per le altre truppe del presidio che non abbiano un capo operaio proprio, come pure per le truppe di passaggio. Negli stessi capitolati deve essere altresi' incluso l'obbligo di surrogare le parti di cuoio contenute nei colli di riparazione con altrettante nuove di piu' recente fabbricazione.

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