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Regio decreto 443/1927

Art. 385 — Nei contratti pel servizio delle riparazioni devono essere indicate le materie prime e gli accessori che, a t…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/385parte di Regio decreto 443/1927
Art. 385. Nei contratti pel servizio delle riparazioni devono essere indicate le materie prime e gli accessori che, a termini dell'art. 245, sono ceduti dal magazzino dei corpi ai capi-operai, i quali, all'atto del prelevamento, rilasciano all'ufficiale di magazzino appositi buoni. Le materie prime, e gli accessori occorrenti per le riparazioni e costruzioni che non siano forniti da stabilimenti militari e che non debbano esser provvisti da capi-operai, a termini del contratto, sono acquistati dal commercio con le norme di cui alla lettera b) dell'art. 246.

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