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Regio decreto 443/1927

Art. 379 — Presso i depositi permanentemente staccati dai reggimenti, quando non vi siano capi-operai, e presso i distac…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/379parte di Regio decreto 443/1927
Art. 379. Presso i depositi permanentemente staccati dai reggimenti, quando non vi siano capi-operai, e presso i distaccamenti, al servizio delle riparazioni - quando non sia fatto ad economia - si provvede valendosi dell'opera del capo-operaio di altro corpo del presidio o, in difetto, stipulando apposita convenzione con operai del luogo. Quando non sia possibile assicurare il servizio in tal modo, o ragioni speciali non lo consiglino, dovranno provvedervi i capi operai della sede reggimentale alle condizioni del contratto in vigore, senza alcuna spesa per l'Amministrazione, salve, eventualmente, le spese di trasporto da una sede all'altra. Al servizio delle riparazioni presso le truppe mobilitate, durante le esercitazioni ed escursioni e presso i distacca menti in alta montagna si provvede, normalmente, dai corpi ad economia con l'opera dei soldati del mestiere, salvo, quando cio' non sia possibile, a valersi degli operai del luogo da retribuirsi in base a tariffa.

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