Regio decreto 443/1927
Art. 376 — Per i capi di corredo che i corpi hanno facolta' di far confezionare, il gestore stabilisce la quantita' e la…
Art. 376. Per i capi di corredo che i corpi hanno facolta' di far confezionare, il gestore stabilisce la quantita' e la ripartizione in taglie degli oggetti da confezionarsi, in relazione alle esigenze del servizio ordinario e della mobilitazione, ed autorizza il consegnatario del materiale a consegnare al capo sarto le materie prime. Un ufficiale inferiore, preferibilmente capitano, assiste al taglio dei tessuti per vigilare che nell'operazione siano osservate le norme stabilite.
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