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Regio decreto 443/1927

Art. 361 — I mobili degli uffici sono descritti in apposite Tabelle affisse nei locali in cui si trovano i mobili stessi

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Art. 361. I mobili degli uffici sono descritti in apposite Tabelle affisse nei locali in cui si trovano i mobili stessi. I mobili s'intendono dati in consegna ai capi degli uffici i quali firmano le rispettive tabelle.

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