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Regio decreto 443/1927

Art. 36 — I contratti attinenti al mantenimento ed alla vestizione dei sottufficiali e militari di truppa, al casermagg…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/36parte di Regio decreto 443/1927
Art. 36. I contratti attinenti al mantenimento ed alla vestizione dei sottufficiali e militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonche' al mantenimento ed al servizio dei quadrupedi, il cui importo non superi la somma stabilita dall'art. 23 della legge 17 luglio 1910, n. 511, e che siano stipulati in base ai capitolati d'oneri di cui all'art. 35 del presente regolamento, sono approvati e resi esecutivi nel modo indicato dall'art. 22 della legge suddetta. Tutti gli altri contratti stipulati per i servizi medesimi, sempre quando non sia necessario - a norma delle leggi vigenti - sentire su di essi il parere del Consiglio di Stato od il Ministero non ne abbia avocata a se' l'approvazione, sono approvati e resi esecutivi dai comandanti di corpo d'armata, previo parere dell'ispettore amministrativo territoriale. I contratti relativi ai servizi dell'artiglieria, del genio, dell'automobilismo, ippico e chimico sono approvati secondo le speciali disposizioni che regolano tali servizi.

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