Regio decreto 443/1927
Art. 356 — Il Conto giudiziale e' reso, nei termini stabiliti dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato, …
Art. 356. Il Conto giudiziale e' reso, nei termini stabiliti dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato, colla presentazione dei registri analitici riassuntivi, corredati dalle richieste di carico e scarico e dai relativi documenti giustificativi. Pero' per i materiali passati da uno ad altro magazzino, sono sufficienti le sole richieste di carico e scarico.
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