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Regio decreto 443/1927

Art. 341 — Dovendosi operare distribuzioni provvisorie, la parte rimettente compila in duplice copia la relativa richies…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/341parte di Regio decreto 443/1927
Art. 341. Dovendosi operare distribuzioni provvisorie, la parte rimettente compila in duplice copia la relativa richiesta provvisoria: una di esse rimane presso il magazzino del corpo rimettente, quietanzata dalla parte ricevente, e l'altra presso quest'ultima. Alla restituzione delle robe, ambedue le richieste vengono annullate.

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