Regio decreto 443/1927
Art. 341 — Dovendosi operare distribuzioni provvisorie, la parte rimettente compila in duplice copia la relativa richies…
Art. 341. Dovendosi operare distribuzioni provvisorie, la parte rimettente compila in duplice copia la relativa richiesta provvisoria: una di esse rimane presso il magazzino del corpo rimettente, quietanzata dalla parte ricevente, e l'altra presso quest'ultima. Alla restituzione delle robe, ambedue le richieste vengono annullate.
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