Regio decreto 443/1927
Art. 34 — I contratti sono stipulati in seguito a pubblici incanti o per mezzo di licitazione privata o di trattative p…
Art. 34. I contratti sono stipulati in seguito a pubblici incanti o per mezzo di licitazione privata o di trattative private, osservate le norme della legge e del regolamento per la contabilita' generale dello Stato, salvo, ove convenga, di servirsi delle facolta' piu' ampie consentite dalla legge 17 luglio 1910, n. 511 (art. 21, 23 secondo comma, 24, 26, 27 e 28). Tutti i contratti riguardanti i corpi (salvo le eccezioni di cui all'ultimo comma del presente articolo) sono stipulati di regola dalle direzioni di commissariato di corpo d'armata, le quali potranno sotto la loro direzione e responsabilita' delegare le dipendenti sezioni staccate per quei contratti da stipularsi nel territorio delle rispettive divisioni militari. Tuttavia i contratti attinenti al mantenimento ed alla vestizione dei sottufficiali e militari di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonche' al mantenimento ed al servizio dei quadrupedi, il cui importo non superi la somma di cui all'art. 23 della legge 17 luglio 1910, n. 511, possono essere stipulati dai comandi di presidio, di corpo o di distaccamento, sempre quando la stipulazione avvenga in base ai capitolati d'oneri di cui all'art. 21 della legge 17 luglio 1910, n. 511. Per i contratti relativi ai servizi dell'artiglieria, del genio, automobilistico, ippico e chimico si osservano le disposizioni degli speciali regolamenti.
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