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Regio decreto 443/1927

Art. 339 — Quando si tratta di materiali spediti ad altri corpi, la richiesta di scarico e' compilata all'atto della spe…

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Art. 339. Quando si tratta di materiali spediti ad altri corpi, la richiesta di scarico e' compilata all'atto della spedizione, ma lo scarico e' eseguito solo dopo che i materiali sieno stati assunti in carico dalla parte ricevente, e con la stessa data del carico. La richiesta di scarico deve essere munita di dichiarazione di ricevuta ed assunzione in carico da parte del corpo ricevente.

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