Regio decreto 443/1927
Art. 339 — Quando si tratta di materiali spediti ad altri corpi, la richiesta di scarico e' compilata all'atto della spe…
Art. 339. Quando si tratta di materiali spediti ad altri corpi, la richiesta di scarico e' compilata all'atto della spedizione, ma lo scarico e' eseguito solo dopo che i materiali sieno stati assunti in carico dalla parte ricevente, e con la stessa data del carico. La richiesta di scarico deve essere munita di dichiarazione di ricevuta ed assunzione in carico da parte del corpo ricevente.
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