Regio decreto 443/1927
Art. 334 — Quando i materiali debbano essere distrutti per misure igieniche, se ne fa constare nei modi stabiliti dagli …
Art. 334. Quando i materiali debbano essere distrutti per misure igieniche, se ne fa constare nei modi stabiliti dagli articoli 27 e seguenti, e il relativo verbale, firmato anche dall'ufficiale medico o veterinario, e' allegato alla relativa richiesta di scarico.
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