Regio decreto 443/1927
Art. 324 — Quando individui che scontano addebitamenti siano trasferiti o passati aggregati ad altra compagnia, la compa…
Art. 324. Quando individui che scontano addebitamenti siano trasferiti o passati aggregati ad altra compagnia, la compagnia perdente notifica a quella ricevente il residuo debito per il proseguimento delle ritenute.
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